Con verbale di assemblea si è deciso di modificare lo statuto.

STATUTO
Art. 1 - Costituzione
E’ costituita con Atto notarile l’Associazione denominata "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA SCIENTIFICA", con sigla "AGL".
Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche o partitiche, religiose ed altre.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Italia, Prato, in via Catalani n. 10. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e succursali in tutto
il territorio nazionale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in ogni altro paese.
Art. 3 - Scopi
L’Associazione è apolitica ed ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro e con propria autonomia patrimoniale, di promuovere la conoscenza, la informazione e la
formazione nel campo delle scienze mediche, psicologiche, criminologiche e grafologiche, anche attraverso l' organizzazione di congressi, convegni, incontri,
manifestazioni scientifiche e seminari di studio, anche on line, in sede nazionale ed internazionale e la redazione e l’editazione di libri e testi, pubblicazioni
periodiche e notiziari nonché l’editazione di contenuti tecnico-scientifici, tecnico-metodologici e tecnologici per mezzo di materiale cartaceo e supporti multimediali.
Per il raggiungimento del suo scopo l' associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi, master e seminari di formazione
post-laurea, di perfezionamento e di specializzazione rispondenti ai requisiti formativi del professionista anche attraverso la gestione di una Scuola Superiore di
Perizie, anche on line; potrà ancora realizzare una scuola superiore di periti che si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze tecniche peritali nelle aree di
medicina, psicologia e grafologia, realizzare corsi “base” di grafologia e di perfezionamento e corsi master in specifiche attività psico – grafologiche e
medicografologiche.
Per il raggiungimento dei suoi scopi e delle finalità, l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o
locale, movimenti o associazioni europee ed extraeuropee.
Inizio pagina
Art. 4 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) da contributi pubblici e privati;
c) da proventi d’iniziative dell’Associazione;
d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
f) da donazioni e da disposizioni testamentarie;
g) da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né di estinzione,
né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione, può
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dagli associati all'associazione.
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Articolo 5 bis
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della
associazione stessa.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 - Soci
Possono presentare domanda di ammissione all’associazione i professionisti e consulenti e qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che eserciti attività di lavoro e
di studio in sintonia con le finalità istituzionali dell’associazione. Gli aspiranti soci dovranno formulare apposita domanda all’organo direttivo che a maggioranza ne
delibera l’ammissione.
Tra le categorie dei soci vi sono:
a) soci fondatori: coloro che hanno dato vita all’associazione, intervengono alle riunioni ed hanno diritto di voto così come i soci ordinari, la loro partecipazione è
a titolo oneroso;
b) soci onorari, da scegliersi fra professionisti e uomini di cultura che con il loro operato contribuiscono alla crescita dell’associazione, la partecipazione è
gratuita e non hanno diritto di voto, non possono assumere cariche all’interno dell’associazione, hanno diritto di intervento in assemblea ma non concorrono ai conteggi
dei quorum;
c) soci sostenitori: coloro che vogliano avvalersi delle strutture dell’associazione, sia ai fini personali che per i loro congiunti e/o affini. La partecipazione è a
titolo oneroso e non hanno diritto di voto hanno diritto di intervento in assemblea ma non concorrono ai conteggi dei quorum;
d) soci promotori: coloro che professionalmente si interessano alle problematiche dell’associazione e che intendano usare le strutture della stessa per propri fini
professionali, la partecipazione è a titolo oneroso e hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
e) soci ordinari: coloro che sono ammessi su domanda a tale titolo, la partecipazione è a titolo oneroso, hanno diritto di voto.
I soci vengono ammessi all'associazione con delibera del consiglio direttivo, il quale nella stessa delibera attribuisce la categoria di appartenenza.
I soci hanno obbligo di versare nei termini indicati le relative quote stabilite con delibera dal consiglio direttivo, pena la perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio, qualsiasi sia la categoria, si perde anche per recesso, esclusione o decesso.
Le cause di esclusione sono comunicate con delibera del consiglio direttivo in base al regolamento dell’associazione.
Inizio pagina
Art. 7 - Obblighi morali e deontologici
Ogni socio dell’associazione si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e ad attenersi alle norme morali e deontologiche
previste dal Codice Deontologico emanato a cura del Consiglio direttivo.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
Il Socio perde tale qualità per:
a) dimissioni;
b) decadenza per quanto e come previsto dal Codice Deontologico;
c) morosità, dopo richiamo scritto del Consiglio Direttivo;
d) morte, recesso o esclusione.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 10 - Assemblee
L'assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, onorari e ordinari, ed è sovrana. Sono ammesse assemblee delle eventuali sezioni periferiche. Le assemblee sono
convocate mediante avviso spedito a tutti gli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima dell’assemblea o pubblicato sul sito intestato all'associazione negli stessi
termini.
L'assemblea degli associati delibera:
a) le modifiche dello statuto;
b) il programma generale dell'associazione;
c) l'elezione dei componenti il consiglio direttivo;
d) l'approvazione del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale;
e) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione;
f) l'eventuale revoca del mandato ai componenti del consiglio direttivo;
g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per approvare il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la
relazione sull'attività culturale ed economica dell'associazione.
L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'adunanza, spedita anche tramite "e-mail", all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall' associato all'atto della iscrizione e pubblicizzata sul sito
intestato all'associazione che funzionerà da bacheca.
L'assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, e in seconda
convocazione (da tenersi non meno di un giorno dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tranne che per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione, le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno
la metà dei Soci iscritti all’Associazione ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti, tranne per quanto riguarda le deliberazioni di modifica dello Statuto, che devono essere adottate in prima ed in seconda convocazione con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti ed aventi diritto di voto.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione a
maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto.
Qualora la legge preveda, per alcune deliberazioni maggioranze inderogabili, tali deliberazioni saranno adottate con le maggioranze previste dalla Legge.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante delega scritta.
La delega vale per una sola riunione e nessun associato ne può ricevere più di tre.
La riunione assembleare può avvenire tramite video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
2) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere
o trasmettere documenti.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri del quale fanno parte di diritto i Soci fondatori, fatta salva loro
esplicita rinuncia; gli altri membri sono scelti fra i Soci ordinari, eletti con votazione segreta dall’Assemblea ordinaria; tali membri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo sono:
- il Presidente - il Vice Presidente - il Segretario - il Tesoriere - un addetto stampa ed un consigliere.
Queste cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese.
I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati dimissionari. Rendendosi vacante
una carica sociale, il Consiglio Direttivo elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che
raccolgono il maggior numero di voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’addetto stampa ed il
consigliere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o per loro incarico dal segretario.
Il Presidente ha i poteri e i compiti di cui all’ Art. 12 del presente statuto.
Il Vice Presidente cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo; sostituisce il Presidente per sua delega o in caso di necessità.
Il segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni ed alla loro trasmissione al Presidente, conserva l’archivio
sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea
generale ordinaria dei soci; abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso
Istituti Bancari e/o Postali, sui conti intestati dell’Associazione o al tesoriere ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni
bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione dell’Associazione e, in particolare:
a) stabilisce annualmente le quote associative;
b) istruisce le pratiche dell’ammissione dei nuovi soci ai sensi dell’Art. 6 dello statuto e del regolamento;
c) presenta all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci il bilancio consuntivo e preventivo;
d) stabilisce il regolamento dell’associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
e) definisce le norme del codice deontologico e può modificare con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) compie qualunque atto o attività destinati al perseguimento degli scopi sociali;
g) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
h) vigila su quanto può interessare il buon andamento dell’Associazione.
Il Il Consiglio Direttivo inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo l’apertura di un provvedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti
all’associazione come disposto dal Codice Deontologico.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 3
(tre) giorni e la convocazione dovrà essere fatta per telegramma o telefax o inviata tramite "e-mail", all'indirizzo di posta elettronica comunicato, ovvero
pubblicizzata sul sito intestato all'associazione che funzionerà da bacheca.
Per la validità delle riunioni sarà necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri; il Consiglio in ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
2) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere
o trasmettere documenti.
Inizio pagina
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, ne fa
eseguire le deliberazioni firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con e altre istituzioni e le sezioni; ha cura delle iniziative editoriali, sovrintende
alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'associazione e effettua le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato.
Nei casi più urgenti il presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del consiglio direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla
ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.
Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può di volta in volta delegare un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il vice presidente
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente dell'associazione.
Art. 14 - Regolamento
Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonché per la specificazione d’alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto
dell’Associazione è integrato da apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Codice Deontologico
L’etica dei soci iscritti all’Associazione e perciò le norme di condotta pubblica o privata a cui devono attenersi, sono richiamate in un Codice Deontologico, redatto
dal Consiglio direttivo.
Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea che lo delibera provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del
patrimonio secondo le normative vigenti.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative.
Art. 17 - Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia d’Associazioni nonchè le leggi
vigenti in materia.
F.to:
Angelo VIGLIOTTI
Giuseppa MAZZARA notaio (segue l'impronta del sigillo)
Registrato a Prato il 12 ottobre 2009 al n. 3.676, serie 1T.
Copia conforme all'originale
Prato,
|
|









|
 |